EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO 
 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. 
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visti gli articoli 11 e 16 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036; 
 
  Vista la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987; 
 
  Considerando  che  per  rendere  piu'  semplice   l'amministrazione
importa devolvere al Demanio la  proprieta'  o  l'amministrazione  di
tutti i beni delle cessate Casse ecclesiastiche, per quindi intestare
al fondo del culto una rendita corrispondente ai beni  d'ogni  natura
che gli spettano,  o  consegnare  agli  aventi  diritto  i  beni  che
potranno  mai  essere  da  loro  rivendicati,  secondo  le  Leggi  di
soppressione; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro
di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Passano al Demanio dello Stato i beni  mobili,  crediti  e  rendite
d'ogni  natura  appartenenti  alle   cessate   Casse   ecclesiastiche
provenienti dai vari enti morali ecclesiastici gia'  soppressi  prima
della Legge 7 luglio  1866,  n°  3056,  coll'obbligo  d'inscrivere  a
favore del fondo per il Culto, con effetto dal giorno della presa  di
possesso, una rendita cinque per cento eguale alla rendita accertata,
o da accertarsi, pel pagamento della tassa di manomorta.