EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visti gli articoli 11 e 16 della Legge 7 luglio 1866, n° 3036; Vista la Legge del 28 giugno 1866, n° 2987; Considerando che per rendere piu' semplice l'amministrazione importa devolvere al Demanio la proprieta' o l'amministrazione di tutti i beni delle cessate Casse ecclesiastiche, per quindi intestare al fondo del culto una rendita corrispondente ai beni d'ogni natura che gli spettano, o consegnare agli aventi diritto i beni che potranno mai essere da loro rivendicati, secondo le Leggi di soppressione; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Passano al Demanio dello Stato i beni mobili, crediti e rendite d'ogni natura appartenenti alle cessate Casse ecclesiastiche provenienti dai vari enti morali ecclesiastici gia' soppressi prima della Legge 7 luglio 1866, n° 3056, coll'obbligo d'inscrivere a favore del fondo per il Culto, con effetto dal giorno della presa di possesso, una rendita cinque per cento eguale alla rendita accertata, o da accertarsi, pel pagamento della tassa di manomorta.